Misure strutturali permanenti di divieto del traffico veicolare
Automobili
Divieto di circolazione dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni festivi infrasettimanali, dalle ore 7.30 alle ore 19.30 e dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno per i seguenti autoveicoli:
- Auto Euro 0 con motore a benzina, metano, GPL o diesel
- Auto Euro 1 con motore a benzina, metano, GPL o diesel
- Auto Euro 2 con motore diesel
- Auto Euro 3 con motore diesel
- Auto Euro 4 con motore diesel
Moto e Ciclomotori a due tempi
- Euro 0 tutte le giornate della settimana (dal lunedì alla domenica) a tutte le ore del giorno (24 ore su 24) permanentemente tutto l’anno (dal 1° gennaio al 31 dicembre) in tutto il territorio regionale;
- Euro 1 nelle giornate dal lunedì al venerdì, escluse quelle festive infrasettimanali, dalle 7,30 alle 19,30, dal 1 ottobre al 31 marzo di ogni anno;
Possono circolare:
- Le Auto e i Veicoli Storici (veicoli di interesse storico o collezionistico) provvisti di CRS https://motodepocaservizi.it/documenti/immatricolazione-moto-depoca-con-documenti-non-regolari/certificato-di-rilevanza-storica-e-collezionistica/ (certificato di Rilevanza Storica e Collezionistica) rilasciato da uno dei 4 Registri Storici Autorizzati dallo Stato (link)
- I veicoli elettrici leggeri da città, veicoli ibridi e multimodali, micro veicoli elettrici ed elettroveicoli ultraleggeri;
- I veicoli alimentati a benzina con doppia alimentazione GPL o metano per dotazione di fabbrica o installati dal proprietario
- I veicoli commerciali per trasporto cose e gli autobus per trasporto persone con più di otto posti a sedere, alimentati a gasolio e dotati di filtro anti particolato installato dalla fabbrica o dal proprietario e regolarmente omologati.
- veicoli classificati come macchine agricole di cui all’art. 57 del d.lgs. 285/92;
- veicoli con prenotazione della visita di revisione, al solo fine di recarsi alla stessa prescritta revisione e nel rispetto della normativa statale in materia di circolazione stradale.
AMBITO DI APPLICAZIONE
Il divieto di circolazione non si applica nelle seguenti strade:
- Autostrade
- Strade di interesse regionale R1 (Tangenziale Sud)
- Tratti di collegamento tra le Autostrade e la Tangenziale Sud, gli svincoli delle stesse e i tratti di collegamento ai parcheggi posti in corrispondenza delle stazioni periferiche dei mezzi pubblici o delle stazioni metropolitane e precisamente: Tangenziale Ovest, via Oberdan, tratto tra Tangenziale Montelungo e Tangenziale Ovest, Tangenziale Montelungo
- Al Piazzale antistante l’Ortomercato per i veicoli provenienti dalla Tangenziale Sud attraverso via Orzinuovi
- Ai parcheggi della stazione metropolitana di via Chiappa per i veicoli provenienti dalla Tangenziale Sud attraverso via Serenissima
- Ai parcheggi posti a est dell’area spettacoli viaggianti di via Borgosatollo nonché ai parcheggi della stazione metropolitana Poliambulanza per i veicoli provenienti dalla Tangenziale Sud attraverso via Dario Morelli.
- Ai parcheggi della stazione metropolitana Prealpino per i veicoli provenienti dalla Valtrompia o comunque da nord rispetto alla città capoluogo
MISURE TEMPORANEE per forte inquinamento
L’applicazione dei livelli 1 e 2 scatta automaticamente al superamento degli inquinanti e si applica nel periodo che intercorre dal 1° ottobre al 31 marzo di ogni anno, con validità anche nelle giornate di sabato, domenica e festivi.
Le misure temporanee di livello 1, (aggiuntive rispetto all’azione ordinaria) sono:
Ulteriore divieto di circolazione di:
- autoveicoli appartenente alla classe ambientale euro 0 e 1, di tutte le alimentazioni (metano o gpl incluso;)
- autoveicoli appartenente alla classe ambientale euro 2-3-4 diesel, pur se provviste di Filtro anti particolato;
Divieto a tutti i veicoli di sostare con il motore acceso.
Le misure temporanee di livello 2 : non sono previsti ulteriori divieti alla circolazione